Credito di imposta su investimenti pubblicitari 2018: le regole per la richiesta

21 Settembre 2018
Roberto Piccolo

Ecco le istruzioni su come fare la domanda per accedere al Bonus pubblicità (sotto forma di credito d’imposta del 75% o 90%)

Domande dal 22/09 al 22/10/2018

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018 il Decreto attuativo del Bonus pubblicità 2018 (DPCM del 16.05.2018 n. 90) contenente le regole e beneficiari del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, inizialmente previsto dal Dl n. 50/2017 e, poi, modificato dal collegato fiscale (legge 172/2017).

Come previsto dal DPCM del 16.05.2018 n. 90possono beneficiare del credito d’imposta:

  • i soggetti titolari di reddito d’impresa
  • i titolari di lavoro autonomo
  • gli enti non commerciali

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno l’1% gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Come specificato nel testo, per “stessi mezzi di informazione” si intendono non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo stampa/ emittenti radio-televisive.

Una cosa a cui prestare attenzione è il fatto che nel caso di investimenti pubblicitari su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta è verificato e calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, in ragione dei rispettivi incrementi percentuali.

Il decreto attuativo fa chiarezza su chi avrà diritto all’agevolazione fiscale sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sia sulla stampa cartacea e online, così come su radio e tv, introdotta per legge lo scorso anno.

 

DUE PRINCIPALI CHIARIMENTI:

1) E’ discriminante l’aver fatto pubblicità nell’anno precedente
Le imprese, i lavoratori autonomi, nonché gli enti non commerciali possono beneficiare del credito d’imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali purché il loro valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. L’incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sui mezzi di informazione di cui al periodo precedente.

In sostanza, il Consiglio di Stato ha respinto la tesi della Presidenza del Consiglio secondo la quale si sarebbe dovuto considerare integralmente agevolabile la spesa pubblicitaria dei soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o che nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari.

 

2) Alle microimprese, piccole e medie imprese si applica la misura ordinaria del 75 per cento
Secondo il richiamato articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il credito d’imposta è elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative,
La concessione di tale maggiorazione è, però, subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale è concessa la misura ordinaria del 75 per cento.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24. Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate.

 

Investimenti agevolabili:

Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili, sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (investimenti incrementali).

Inoltre, in sede di prima attuazione, sono altresì agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonchè quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronosticigiochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:

  • delle spese accessorie,
  • dei costi di intermediazione
  • di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

 

Modalità di accesso all’agevolazione

Per accedere al credito d’imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, devono presentare un’apposita comunicazione telematica (con le modalità che saranno definite dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria).

Per l’anno in corso, la comunicazione telematica deve essere presentata a partire dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del presente decreto, e quindi dal 22 settembre al 22 ottobre 2018) per gli investimenti effettuati e da effettuare nel 2018. Per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione va effettuata in modo separati nel periodo indicato sopra.

La comunicazione dovrà contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);
  • il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;
  • il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; ;
  • l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

Per maggiori chiarimenti circa le caratteristiche tecniche e la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio, nella sezione dedicata alla misura del sito del Ministero saranno pubblicate delle apposite linee guida tecniche che potranno essere da adeguato supporto nella formulazione del progetto.

 

Per la verifica della vostra idea progettuale oppure per ulteriori approfondimenti potete contattare il nostro STUDIO ubicato a Barletta al viale G. Marconi n. 8, e nello specifico il dott. Roberto Piccolo ai seguenti recapiti:

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