PARTE L’ITER PER IL CREDITO DI IMPOSTA “ZES SETTORE AGRICOLO”

21 Aprile 2026
Roberto Piccolo

Dal 31 marzo al 30 maggio 2026 gli operatori economici che desiderano fruire del credito d’imposta Zes agricoltura  2026 possono inviare all’Agenzia le comunicazioni telematiche in cui dovranno essere indicate le spese già sostenute per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 e le spese previste fino al 15 novembre 2026.

L’art. 16-bis del d.l. 19.9.2023, n. 124, come modificato con l’art. 1, commi da 463 a 466, della l. 30,12,2025, n. 199, per l’anno 2026, riconosce un contributo fruibile sotto la forma di credito d’imposta a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, anche mediante contratti di leasing.

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 16.04.2026, ha aggiornato modelli e istruzioni per il credito d’imposta ZES unica, destinato a imprese dei settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura. Le modifiche adeguano la documentazione alla normativa più recente, aggiornando riferimenti legislativi e periodo di validità dell’agevolazione al 2026. Sono stati rivisti anche alcuni passaggi tecnici delle istruzioni per riflettere le modifiche normative intervenute.

Una novità rilevante riguarda l’estensione territoriale del beneficio, che ora include, oltre all’Abruzzo, anche Marche e Umbria. Infine, sono stati resi disponibili nuovi modelli aggiornati per la comunicazione e per eventuali integrazioni da parte delle imprese interessate.

modelli e le istruzioni per la Zes agricoltura 2026 sono disponibili nell’apposita pagina del sito dell’Agenzia.

 

GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI:

  • nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
  • acquisto di terreni e acquisizione della realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino la normativa europea in materia di aiuti di Stato, il cui valore non può superare il 50% del valore dell’investimento agevolato. La normativa europea, vedi art. 14 del regolamento UIE 2022/2472 specifica, però, che tra i costi ammissibili i terreni acquistati sono ammissibili solo in “misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell’investimento agevolato” fermo restando che i costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di immobili destinati all’attività agricola, sono considerati ammissibili secondo la percentuale indicata sopra.

Non sono agevolati i progetti di investimento di importo inferiore a € 50.000.

 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Per le aziende che decidono di investire all’interno della zona ZES è concesso un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura compresa tra il 50% ed il 100% a seconda del settore di riferimento e della tipologia degli investimenti come riportato in tabella.

Misura del credito di imposta
(fino a)
Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli

65%

Investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico o al benessere degli animali

80%

Investimenti da parte di giovani agricoltori

80%

Imprese attive nel settore forestale

100%

Investimenti volti a limitare l’impatto della pesca sull’ambiente e a adeguare la pesca alla protezione di specie

50%

Investimenti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici

50%

Investimenti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori

50%

Investimenti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura nel settore dell’acquacoltura

 50%

Investimenti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca

50%

Investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell’acquacoltura

50%

Investimenti che aumentano la produttività o hanno effetti positivi nel settore dell’acquacoltura (che hanno impatto positivo sull’ambiente)

80%

 

MODALITA’ DI OTTENIMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA ZES :

Per l’anno 2026 gli interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 31.3.2026 al 30.5.2026, l’ammontare delle spese:

  • sostenute dal 1.1.2026;
  • che si prevedono di sostenere fino al 15.11.2026.

Dal 20.11.2026 al 2.12.2026 devono comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.1.2026 al 15.11.2026.

Anche per questa agevolazione è necessario, quindi, inviare, a pena di decadenza dall’agevolazione, una comunicazione integrativa, a partire dal 20 novembre 2026 fino al 2 dicembre 2026, che attesti l’avvenuta realizzazione degli investimenti preannunciati

E’ obbligatorio la certificazione di un revisore dei conti iscritto alla sezione A del Registro dei revisori contabili.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito richiesto moltiplicato con la percentuale che sarà resa nota con apposito Provvedimento, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine per presentare le comunicazioni.

La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui tale ammontare complessivo risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%. Si applicano le disposizioni del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 18.9.2024 (comma 464).

Il credito è utilizzabile solo in compensazione, ma senza dover osservare l’importo di € 250.000 previsto dall’art. 1, comma 53, della l. 24.12.2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. E’ cumulabile (comma 466) con gli aiuti de minimis e con gli altri aiuti di Stato che abbiano per oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea di riferimento.

 

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