ANTIRICICLAGGIO: AUMENTATO DALL’1.1.2023 A € 5.000 IL LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI

29 Gennaio 2023
Roberto Piccolo

Dal 1 gennaio 2023 il nuovo Governo ha previsto l’aumento da 1.000 a 5.000 euro della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera.

 

A seguito della modifica in esame dall’1.1.2023 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 5.000.

Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche (es.. società di persone, s.n.c. o s.a.s., società di capitali, es. s.r.l., s.p.a.).

Il Ministero delle Finanze ha chiarito che per “soggetti diversi” si intende entità giuridiche distinte. Ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi.

La limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa / titolo. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale / accordi contrattuali.

Nell’ambito delle FAQ il Ministero ha precisato che il termine “complessivamente” va riferito al valore da trasferire. In linea generale, il divieto riguarda il trasferimento in un’unica soluzione di contante / titoli al portatore di importo pari o superiore a 5.000 euro, ancorché:

– il trasferimento sia effettuato tramite una sola “specie” di tali mezzi di pagamento (contante / titoli al portatore);

– il suddetto limite sia superato cumulando le diverse specie di mezzi di pagamento.

I trasferimenti di importo pari o superiori ad euro 5.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.) con pagamenti che garantiscano la tracciabilità, es: bonifici, assegni non trasferibili, ricevute bancarie, effetti cambiari.

 

E’ importante sottolineare come sia possibile prelevare e/o versare in contante dal proprio c/c, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi. In base all’art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, però, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista e, in particolare, il prelievo e/o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, rappresenta un elemento di sospetto che potrebbe far “scattare” una segnalazione all’UIF da parte della banca.

Si evidenzia che gli intermediari finanziari (es. le Banche) sono tenuti ad inviare mensilmente all’UIF le operazioni (versamenti / prelevamenti / bonifici) in contante pari o superiori a € 10.000, anche frazionate, effettuate dal medesimo soggetto. Tali comunicazioni c.d. “oggettive” prescindono dal fatto che le operazioni costituiscono una violazione all’utilizzo del denaro contante (quindi anche di importo inferiore ai 5.000 euro ma frequenti).

 

Indichiamo alcune fattispecie di operazioni che possono far scaturire dubbi:

a) è possibile effettuare un pagamento di importo superiore a € 5.000 in parte in contanti ed in parte con assegni purché:

– il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 5.000;

oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili.

b) a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene di importo superiore a € 5.000 è possibile accettare il versamento a titolo di caparra purché:

– il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 5.000;

oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili;

c) non configura cumulo e pertanto non costituisce violazione il pagamento di una fattura unica di ammontare complessivo pari o superiore a € 5.000, mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno di ammontare inferiore al limite.

Il pagamento di una fattura di importo complessivo pari o superiore a € 5.000, eseguito tramite più assegni bancari con l’indicazione:

– del nome / ragione sociale del beneficiario;

– della clausola di non trasferibilità, se d’importo pari o superiore a € 1.000;

non configura cumulo.

Per tale fattispecie gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto trattasi di mezzi di pagamento che lasciano traccia dell’operazione.

 

Come previsto dall’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 i soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile tributario, ecc.) devono comunicare, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS), le infrazioni circa l’uso del denaro contante riscontrate.

Tale comunicazione è dovuta anche dai componenti del Collegio sindacale / Consiglio di sorveglianza / Comitato per il controllo sulla gestione presso soggetti obbligati per le violazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.

 

Le sanzioni per le violazioni rispetto a questo obbligo sono le seguenti:

Per l’utilizzo di contante e titoli al portatore le sanzioni vanno da un minimo di €.  1.000 ad un massimo di  €.  50.000 per importi sino a 250.000 euro. Per le violazioni di contanti per somme superiori a 250.000 euro le sanzioni vanno da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000.

Per le violazioni circa le comunicazioni su infrazioni all’uso del contante le sanzioni vanno da un minimo di  €. 3.000 ad un massimo di €. 15.000.