La Legge di Stabilità 2015 (con l’art.1 commi da 54 a 89) ha introdotto un nuovo regime, in vigore dal 1°Gennaio 2015, per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano rispettato nell’anno precedente i seguenti requisiti:
- ricavi/compensi: non devono superare i limiti indicati nell’allegato 4 della Legge 190/2014, diversi in base all’attività ATECO esercitata
- spese per l’acquisizione di lavoro: non superiori a 5.000 € lordi
- costi per beni strumentali: non superiori a 20.000 € al lordo degli ammortamenti (i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio di impresa, arte o professione concorrono per il 50%). Ai fini di tale limite non vanno considerati:
- i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati;
- i beni di costo unitario non superiore a € 516,46
- prevalenza dei redditi da lavoro autonomo: rispetto ad eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati (non rileva se il rapporto di lavoro dipendente è cessato o se la somma dei due diversi tipi di reddito non eccede complessivamente i 20.000 euro).
Tassazione
I contribuenti che scelgono di aderire al nuovo regime forfetario versano un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap pari al 15% del reddito percepito nel periodo d’imposta e calcolato forfetariamente in base all’attività esercitata ai fini ATECO.
Si sottolinea inoltre che, per i primi tre anni di attività il reddito imponibile calcolato forfetariamente viene ulteriormente ridotto di un terzo se vengono rispettate le seguenti condizioni:
- il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti attività d’impresa, artistica o professionale;
- il contribuente non abbia intrapreso un’attività che costituisca prosecuzione di quella precedentemente esercitata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione per le pratiche professionali obbligatorie;
- il contribuente non prosegua l’attività svolta da un soggetto terzo che nell’anno precedente ha realizzato redditi superiori a quelli riconosciuti per l’adesione al nuovo regime (in riferimento ovviamente all’attività ATECO di riferimento).
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Dott. Giovanni Cafagna
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