È stato pubblicato il bando definitivo per la “concessione di contributi a favore delle reti di impresa operanti nel settore del turismo”, anticipato dal Decreto del Ministero per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19.4.2013: quest’ultimo, già segnalato in un post pubblicato su questo blog il 24 aprile 2013, era una specie di “pre – bando” contenente le prime informazioni utili.
La versione “definitiva” del bando è riportata nel Decreto 8 gennaio 2013 del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.
Il primo articolo di questo provvedimento afferma che il decreto è finalizzato alla promozione dei processi di integrazione tra le imprese turistiche attraverso lo strumento delle reti di impresa, con l’obiettivo di supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.
Il bando è destinato principalmente alle reti di impresa disciplinate dal D. L. n. 5 del 2009 e s.m.i. ma sono ammesse anche altre forme di aggregazione imprenditoriale, quali le A.T.I., i consorzi e le società consortili.
È possibile presentare domanda anche per conto di una aggregazione non ancora costituita purché la costituzione avvenga entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando, a pena di esclusione (art. 3 del bando).
Diversi sono inoltre i requisiti di ammissibilità che l’art. 4 del bando richiede alle imprese che formano l’aggregazione, tra i più importanti ricordiamo:
– alla data di presentazione della domanda, tutte le imprese dell’aggregazione devono appartenere alla categoria delle micro o piccole imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
– avere sede operativa in Italia;
– essere iscritte al registro delle imprese (REA) al momento della presentazione della domanda di contributo;
– essere in attività al momento della presentazione della domanda;
– non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
– avere effettuato regolarmente i versamenti relativi ai contributi previdenziali obbligatori previsti dalla normativa vigente;
– rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro;
– rispettare la normativa per gli aiuti “de minimis”.
Oltre a quelli già visti, l’art. 4, comma 4, del bando richiede i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) coerenza dell’oggetto sociale/finalità dell’aggregazione con gli obiettivi del bando;
b) partecipazione all’aggregazione di un numero minimo di 10 piccole e micro imprese;
c) almeno l’80% delle imprese partecipanti alla rete devono essere imprese turistiche ovvero avere il codice primario ATECO 2007 (pubblicato sul sito www.istat.it) adottato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 16 novembre 2007 (gruppo lett. I , nonché agenzie di viaggio e società trasporto persone).
Una novità interessante della versione definitiva del bando in commento è data dalla necessità della nomina di un’impresa capofila della aggregazione, alla quale spetteranno essenzialmente i compiti di presentare la domanda, curare i rapporti con l’Amministrazione concedente e ripartire il contributo eventualmente ottenuto tra tutti i partecipanti (art. 5).
Molto importante è poi il successivo art. 7, in cui si confermano le dimensioni finanziarie dei progetti presentati, i quali devono prevedere spese complessivamente non inferiori a euro 400.000,00.
In particolare, i progetti dovranno prevedere una o più delle seguenti attività:
a) iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese facenti parte della rete attraverso la messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, la creazione di piattaforme per acquisti collettivi di beni e servizi;
b) iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici con particolare riferimento a sistemi di promo-commercializzazione on line;
c) implementazione di iniziative di promo-commercializzazione che utilizzino le nuove tecnologie e, in particolare, i nuovi strumenti di social marketing;
d) sviluppo di iniziative e strumenti di promo-commercializzazione condivise fra le aziende della rete finalizzate alla creazione di pacchetti turistici innovativi;
e) promozione delle imprese sui mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere e la creazione di materiali promozionali comuni.
In base a quanto da ultimo esposto si può convenire sul fatto che alle imprese partecipanti è richiesto uno sforzo finanziario piuttosto significativo, soprattutto se si tiene in considerazione che esso deve essere garantito da parte di aggregazioni formate da micro o piccole imprese e che l’importo concedibile è fissato in euro 200.000,00 per ciascun progetto, a fronte di un plafond complessivo di euro 8.000.000,00 (art. 7).
Un’altra difficoltà del bando è contenuta nella disposizione di cui all’art. 7, comma 3, in cui si richiede espressamente che le Regioni, ove hanno sede le imprese partecipanti alla rete, verifichino la compatibilità dei progetti presentati con le linee di politica turistica regionale.
Non solo: qualora il progetto imprenditoriale comune abbia un carattere interregionale, spetterà alle rispettive Regioni interessate dal progetto dare il proprio parere positivo sul progetto stesso.
Tale ultima previsione trova la sua ragione giustificatrice nelle note competenze legislative delle Regioni in materia di turismo ex art. 117 della Costituzione: ciò detto, non si può non notare come la richiesta di compatibilità in commento costituisca un ulteriore onere richiesto ai partecipanti che, inevitabilmente, appesantirà la procedura complessiva. Si consideri inoltre che il bando richiede tale parere di compatibilità a pena di inammissibilità.
Come già detto, il finanziamento in oggetto è sottoposto al regime cosiddetto “de minimis”.
L’art. 10 stabilisce poi che saranno inoltre dichiarate ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul sito www.beniculturali.it/turismo, e pari avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sostenute entro e non oltre 15 mesi dall’accettazione del documento di notifica di ammissione al contributo, salvo eventuali proroghe concesse.
Queste le tipologie di spese ammesse al contributo:
a) i costi funzionali alla costituzione della rete di imprese, quali quelli riferiti alla presentazione di fidejussioni, spese notarili e di registrazione, nella misura massima del 5% del contributo richiesto;
b) costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione;
c) costi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni alla aggregazione per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto nella misura massima del 10% del contributo;
d) costi per la promozione integrata sul territorio nazionale e per la promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attività di promozione dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo;
e) costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività del progetto;
f) costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto, nella misura massima del 15% del contributo.
Sono, in ogni caso, escluse spese quali quelle:
a) amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dei soggetti beneficiari;
b) per adeguamento ad obblighi di legge;
c) di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) per forniture e consulenze fatturate tra i soggetti appartenenti alla medesima aggregazione, ivi compresi soci e amministratori;
e) per l’acquisto di beni usati;
f) i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
g) qualsiasi forma di autofatturazione;
h) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti.
Per quanto riguarda le modalità di partecipazione, si specifica che la domanda, unitamente agli allegati e a tutta la documentazione, deve essere presentata dal capofila o legale rappresentante entro e non oltre il 9 maggio 2014 a pena di esclusione. I modelli di domanda e i relativi allegati sono scaricabili dal sito web istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La domanda e i relativi allegati, nonché tutta la documentazione, deve essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e dovrà recare come oggetto: “DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE RETI D’IMPRESA OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO”. La domanda e i relativi allegati dovranno recare apposita firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, secondo quanto stabilito dal d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
Detto questo, è importante ricordare i parametri in base ai quali verranno valutati i progetti presentati:
a) numero dei soggetti che partecipano alla rete di impresa (da 10 a 19: 1 punto); (da 20 a 29: 2 punti) fino ad un massimo di 10 punti;
b) interregionalità dei progetti (2 punti per ogni ambito regionale coinvolto);
c) progetti miranti alla destagionalizzazione dei flussi turistici (da 1 a 10 punti);
d) affidamento all’ENIT delle attività di promo-commercializzazione sui mercati internazionali (da 5 a 10 punti in proporzione alle azioni affidate);
e) utilizzo di tecnologie innovative di promo-commercializzazione on line compatibili con il Portale Italia.it (da 1 a 10 punti).
Si devono infine menzionare le modalità di erogazione del finanziamento:
– 40% a titolo di anticipazione, successivamente alla restituzione controfirmata della notifica di ammissione a contributo e dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria;
– 40% a stato di avanzamento corrispondente al 70% del progetto in coerenza con il cronoprogramma previsto. La rendicontazione da presentare consiste nella compilazione dell’All. A del bando e nella presentazione di una relazione che descriva in dettaglio quanto realizzato;
– 20% a saldo, previa rendicontazione finale e dietro presentazione della documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta. La rendicontazione da presentare consiste nella compilazione dell’All. B del bando, nella presentazione di una relazione che descriva in dettaglio quanto realizzato, il pieno raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi e copia di tutti i documenti giustificativi di spesa.