Il Conto Termico 3.0, o nuovo Conto Termico, incentiva interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro annui, erogati con un sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili.
La dotazione finanziaria di 900 milioni di euro è suddivisa in:
- 500 milioni di euro ai privati, di cui 150 milioni destinati alle Imprese;
- 400 milioni di euro alle Pubbliche Amministrazioni, di cui 20 milioni destinati alle Diagnosi Energetiche.
LE PRINCIPALI NOVITA’:
Rispetto al Conto Termico 2.0, il nuovo Conto Termico prevede:
- l’estensione del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni che possono accedere al meccanismo;
- l’ampliamento delle tecnologie incentivabili;
- l’ammissibilità agli interventi di efficienza anche ai soggetti privati su edifici appartenenti all’ambito terziario;
- il contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica riservato alle Pubbliche Amministrazioni e agli ETS non economici, pari al 50% della spesa da sostenere;
- la possibilità di accedere al meccanismo tramite le Comunità Energetiche Rinnovabili o i Gruppi di autoconsumatori di cui le PA, ETS o soggetti privati siano membri;
- la possibilità di accedere al meccanismo mediante un soggetto privato nell’ambito di una configurazione di partenariato pubblico-privato, esclusivamente per le PA;
- l’innalzamento della quota incentivata al 100% della spesa, per interventi realizzati su edifici di proprietà dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati;
- la maggiorazione dell’incentivo per alcune categorie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell’Unione Europea o che prevedono l’installazione di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al “registro delle tecnologie del fotovoltaico”.
LE TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI:
Le tipologie di interventi previste dal Decreto e disciplinate nelle Regole Applicative sono:
- interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica (Titolo II);
- interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (Titolo III).
Entrambe le tipologie di intervento devono essere realizzate su edifici esistenti o parti di essi o su unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione.
Entrambe le tipologie di intervento devono essere realizzate su edifici esistenti o parti di essi o su unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione.
Gli interventi realizzabili per l’incremento dell’efficienza energetica sono:
| Categoria | Sigla | Tipologia di intervento | Riferimenti Decreto |
| Titolo II
Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti |
II.A | Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato | Art. 5, comma 1, lettera a) |
| II.B | Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato | Art.5, comma 1, lettera b) | |
| II.C | Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solari esterni di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili | Art. 5, comma 1, lettera c) | |
| II.D | Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” | Art. 5, comma 1, lettera d) | |
| II.E | Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti | Art. 5, comma 1, lettera e) | |
| II.F | Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore | Art. 5, comma 1, lettera f) | |
| II.G | Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l’edificio e le relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche. | Art. 5, comma 1, lettera g) | |
| II.H | Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche. | Art. 5, comma 1, lettera h) |
Tabella Interventi di incremento dell’efficienza energetica
Gli interventi realizzabili per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza sono:
| Categoria | Sigla | Tipologia di intervento | Riferimenti Decreto |
| Titolo III
Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti |
III.A | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW) | Art. 8, comma 1, lettera a) |
| III.B | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2000 kWt) | Art. 8, comma 1, lettera b) | |
| III.C | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissioni in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con generatori di calore alimentati da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2.000 kWt) | Art. 8, comma 1, lettera c) | |
| III.D | Installazione di impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 2.500 m2) | Art. 8, comma 1, lettera d) | |
| III.E | Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore | Art. 8, comma 1, lettera e) | |
| III.F | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW) | Art. 8, comma 1, lettera f) | |
| III.G | Sostituzione funzionale, totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili | Art. 8, comma 1, lettera g) |
CHI PUO’ ACCEDERE:
I Soggetti Ammessi (SA) agli incentivi sono i Soggetti che hanno la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare dove l’intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento (questi ultimi sono i cosiddetti Soggetti Ammessi equiparati).
I Soggetti ammessi possono essere:
- Le Pubbliche Amministrazioni, che possono accedere al nuovo Conto Termico per la realizzazione di uno o più interventi di entrambe le tipologie del Titolo II e del Titolo III. La definizione di ciò che rientra in “Pubbliche Amministrazioni” è riportata nel paragrafo 3.2 delle Regole Applicative. Scopri le percentuali degli incentivi per la PA.
- Gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS
- Se non svolgono attività economica possono richiedere incentivi per gli interventi del Titolo II e del Titolo III. Scopri le percentuali degli incentivi per gli ETS non economici.
- Se svolgono attività economica possono richiedere incentivi per il Titolo III e per il Titolo II esclusivamente su edifici ricadenti nella categoria catastale del terziario. Scopri le percentuali degli incentivi per gli ETS economici.
- I soggetti privati quali persone fisiche, soggetti titolari di reddito di impresa, soggetti titolari di reddito agrario, nonché gli altri soggetti non iscritti al RUNTS e non rientranti nell’ambito delle PA come definite dal decreto possono richiedere gli incentivi per interventi eseguiti su edifici appartenenti:
- All’ambito terziario per gli interventi del Titolo II e del Titolo III
- All’ambito residenziale esclusivamente per gli interventi del Titolo III
Tabella categorie catastali ammissibili per ambito di riferimento:
| Ambito residenziale | Ambito terziario |
|
Gruppo A ad esclusione di A/8, A/9 e A/10 |
A/10 |
| Gruppo B | |
| Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7 | |
| Gruppo D a esclusione di D/9 |
Il Soggetto Responsabile (SR) è colui che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi e che ha diritto all’incentivo. Stipula il contratto con il GSE, effettua la richiesta tramite il Portaltermico e gestisce i rapporti contrattuali con il GSE. Può anche delegare un soggetto terzo.
Tutti i Soggetti Ammessi possono accedere essi stessi agli incentivi in qualità di Soggetti Responsabili se sostengono direttamente le spese per la realizzazione degli interventi o, in alternativa, possono avvalersi di una ESCO o degli altri Soggetti Abilitati – identificati all’art. 13 del Decreto- che agiranno, pertanto, come Soggetti Responsabili (per conto del Soggetto Ammesso) sostenendo questi ultimi le spese per la realizzazione degli interventi. Tali altri soggetti sono in dettaglio:
- le ESCo;
- Un altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili di cui all’art.13, comma 1, lett. b) del Decreto (es. Agenzia del Demanio, i provveditorati delle opere pubbliche);
- Un Soggetto privato nell’ambito di forme di partenariato pubblico-privato;
- Le Comunità Energetiche Rinnovabili o le configurazioni di autoconsumo di cui il Soggetto Ammesso sia membro.
Di seguito una tabella esemplificativa dei Soggetti Abilitati ad assumere il ruolo di Soggetto Responsabile, in funzione della tipologia di Soggetto Ammesso:
| Soggetto Ammesso | ESCO | Altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili- art. 13 comma 1, lett. b) | Soggetto privato nell’ambito di forme di partenariato pubblico-privato | Comunità energetiche/ configurazioni di autoconsumo |
| Pubbliche amministrazioni | √ | √ | √ | √ |
| Soggetti Privati
per interventi su edifici del settore residenziale |
√
Esclusivamente per interventi del Titolo III con soglie di impianti Potenza > 70 kW; Superficie: > 20 m2 |
X | X | √ |
| Soggetti Privati
per interventi su edifici del settore terziario |
√ | X | X | √ |
| Enti del Terzo settore non economici | √ | X | X | √ |
| Enti del Terzo settore economici | √ | X | X | √ |
Sono previste due modalità principali di accesso agli incentivi:
- accesso diretto, alla conclusione dei lavori;
- prenotazione, per lavori ancora da avviare o in corso di realizzazione, riservata alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti del Terzo Settore.
| Soggetto Ammesso | Accesso diretto | Prenotazione |
| Pubbliche amministrazioni | √ | √ |
| Enti del Terzo settore non economici | √ | √ |
| Enti del Terzo settore economici | √
Anticipato da valutazione preliminare |
√ |
| Soggetti Privati per interventi su edifici del settore residenziale | √
Anticipato da valutazione preliminare in caso di imprese |
X |
| Soggetti Privati per interventi su edifici del settore terziario
|
√
Anticipato da valutazione preliminare in caso di imprese |
X |
Tabella riassuntiva Soggetti Ammessi x Modalità di accesso
Le imprese, compresi anche gli ETS economici, sono tenute a trasmettere, prima dell’avvio dei lavori, una richiesta preliminare di accesso agli incentivi, pena l’inammissibilità della richiesta di accesso agli incentivi. In merito si rimanda al paragrafo 4.1 delle Regole Applicative.
INCENTIVI PER IMPRESE ED ETS ECONOMICI:
Gli interventi del Titolo II degli ETS economici sono ammissibili solo su edifici con categorie catastali dell’ambito terziario.
Tabella Interventi per l’efficienza energetica (Titolo II)
Gli interventi II.G e II.H sono ammissibili solo se combinati a interventi di sostituzione impianti con pompe di calore elettriche. L’incentivo è il valore minimo tra i due interventi.
| INTERVENTI | INCENTIVO PREVISTO, MASSIMALI SPESE AMMISSIBILI E INCENTIVO MASSIMO EROGABILE (OVE APPLICABILI) |
| II.A Isolamento termico di strutture opache | 40% delle spese ammissibili, massimale tra 150 e 350 €/mq
1.000.000 € incentivo massimoerogabile |
| II.B Sostituzione di chiusure trasparenti | 40% delle spese ammissibili, massimale tra 700 o 800 €/mq
500.000 € incentivo massimo |
| II.C Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare | 40% delle spese ammissibili, massimale tra 50 o 250 €/mq
10.000 € o 90.000 € incentivo massimo a seconda se il sistema è automatico o fisso |
| II.D Trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero NZEB».**** | 65% delle spese ammissibili, massimale tra 1.000 o 1.300 €/mq
2.500.000 € o 3.000.000 € incentivo massimo |
| II.E Sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne | 40% delle spese ammissibili, massimale 15 €/mq o 35 €/mq
50.000 € o 140.000 € incentivo massimo |
| II.F Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici | 40% delle spese ammissibili, massimale 60 €/mq
100.000 € incentivo massimo |
| II.G Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l’edificio e le relative pertinenze | 30% delle spese ammissibili, massimale in base alle classi di potenza:
2.400 – 8.400 € per potenze tra 7,4 e 22 kW 1.200 €/kW per potenze tra 22 e 50 kW 60.000 €/infrastruttura potenze tra 50 e 100 kW 110.000 €/infrastruttura per potenze oltre 100 kW |
| II.H Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo | 20% del costo massimo ammissibile:
1.050 – 1.500 €/kW costo massimo impianto 1.000 €/kWh costo massimo accumulo |
Per gli interventi realizzati con componenti UE è prevista una maggiorazione del 10% e per i moduli FTV inseriti nel registro ENEA è prevista una maggiorazione del 5%, 10% o 15%.
Ai fini dell’accesso agli incentivi le imprese e gli ETS economici per l’ammissione agli interventi del Titolo II devono conseguire risparmio del 10% rispetto alla configurazione pre-intervento ovvero del 20% per multinterventi.
**** Cosa definisce un edificio nZEB?
Perché un edificio sia considerato a “energia quasi zero”, deve rispettare tre requisiti fondamentali:
- Isolamento estremo: L’involucro (pareti, tetto, infissi) deve essere così performante da disperdere pochissimo calore in inverno e non far entrare il caldo in estate.
- Impianti ad alta efficienza: Uso di tecnologie come pompe di calore, ventilazione meccanica controllata (VMC) e sistemi ibridi avanzati.
- Produzione rinnovabile: Gran parte del fabbisogno energetico rimanente deve essere coperto da pannelli fotovoltaici, solare termico o geotermia.