LA ZES UNICA secondo le legge di bilancio per l’anno 2025:
L’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, per l’anno 2024 (ora prorogato al 2025) ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali anche mediante contratti di locazione, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (vedi paragrafo successivo).
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
- macchinari,
- impianti e attrezzature varie
- acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
La Legge di Bilancio 2025 modifica la disciplina della ZES
Con l’art. 1 c. 485 e ss. L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) sono apportate modifiche all’art. 16 DL 124/2023, convertito dalla L. 162/2023, prorogando per il 2025 il credito d’imposta per la ZES unica per il Mezzogiorno, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025:
- disponendo la somma globale di 2,2 miliardi di euro per il riconoscimento del credito;
- proroga al 2025 anche il bonus ZES unica per i prodotti agricoli, pesca e acquacoltura.
- concedendo il cumulo del credito d’imposta “Transizione 5.0” con il credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno e Zona Logistica Semplificata.
MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEL CREDITO ED IMPORTI:
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni su indicati, realizzate dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, con espressa esclusione dei progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Si indicano schematicamente le aliquote massime di credito di imposta ottenibili, per dimensione di impresa e territorialità:
| Regioni | Piccole imprese | Medie imprese | Grandi imprese |
| (fino ai 50 mln. di investimenti) | (fino ai 50 mln. di investimenti) | (e PMI oltre i 50 mln. di investimenti) | |
| Abruzzo (zone assistite) | 35% | 25% | 15% |
| Molise | 50% | 40% | 30% |
| Sardegna | 50% | 40% | 30% |
| Territori del “Just Transition Fund” della regione Sardegna (Sulcis) | 60% | 50% | 40% |
| Campania | 60% | 50% | 40% |
| Puglia | 60% | 50% | 40% |
| Territori del “Just Transition Fund” della regione Puglia (Provincia di Taranto) | 70% | 60% | 50% |
| Basilicata | 50% | 40% | 30% |
| Calabria | 60% | 50% | 40% |
| Sicilia | 60% | 50% | 40% |
PROCEDURA PER PRENOTARE, RENDICONTARE GLI INVESTIMENTI REALIZZATI E RICHIEDERE IL CONTRIBUTO :
Il c. 486 dell’art. 1 citato stabilisce che le imprese interessate, ai fini della fruizione del credito d’imposta per il 2025, comunichino all’Agenzia delle entrate tra il 31 marzo 2025 ed il 30 maggio 2025, attraverso una procedura che utilizza una piattaforma e software dell’Agenzia delel Entrate, l’ammontare delle spese ammissibili che le imprese hanno sostenuto a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.
Le stesse imprese, successivamente, dovranno trasmettere, a pena di decadenza dall’agevolazione, tra il 18 novembre 2025 ed il 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.
La comunicazione integrativa deve indicare l’ammontare potenziale del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati entro il 15/11/2025, corredato dalle indicazioni degli estremi delle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione del revisore attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
Dopo questa procedura, quindi una volta stabiliti quanti sono stati realmente gli investimenti realizzati dalle imprese entro il termine ultimo del 15/11/2025, l’Agenzia delle Entrate stabilirà l’esatta percentuale di credito di imposta spettante, ripartendo la somma stanziata nella manovra di bilancio maggiorata da eventuali altre integrazioni finanziarie.
CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI:
Il Credito di imposta è cumulabile con aiuti de minimis e aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevato previsto dalle discipline europee di riferimento.
Altra importante novità introdotta dalla legge di bilancio riguarda la possibilità di cumulo del credito d’imposta “Transizione 5.0” con il credito di imposta ottenuto con la ZES unica.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
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telefono studio: 0883 333228
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