Credito d’imposta beni immateriali 4.0, connessi ai beni materiali targati “Industria 4.0”: le ultime novità per il 2022

2 Giugno 2022
Roberto Piccolo

Il Decreto Aiuti n. 50/2022, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17.05.2022, ha previsto un ulteriore incremento della misura del credito d’imposta per i beni strumentali immateriali 4.0. In particolare, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, l’aliquota sale dal 20% al 50%.

Ricordiamo che già la Legge di Bilancio 2022 aveva prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0”, stabilendo che:

  • per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
    • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro (per quanto concerna la soglia massima fissata a 20 milioni di euro costi ammissibili, il riferimento va fatto agli investimenti effettuati su base annuale e non durante l’intero arco temporale interessato dalla proroga, questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 14/2022);
  • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (Allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232) si proroga al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2023, se ne riduce progressivamente l’entità secondo il seguente schema:
    • 50% nel 2022 (in luogo del 20%, come sopra accennato, modifica stabilita dall’art. 21 del Decreto Aiuti che ha incrementato la misura del bonus, che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).
      • 20% nel 2023 (il disegno di legge di Bilancio 2022 conferma la percentuale agevolativa del 20% anche per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023)
      • 15% nel 2024
      • 10% nel 2025.

Per effetto del decreto Aiuti, quindi, per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022, le imprese possono fruire di un credito di imposta rafforzato.

La misura più elevata si applica anche agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Qual è la convenienza della nuova aliquota agevolativa rispetto alla precedente?

Chi sono i beneficiari
Possono beneficiare del credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0, disciplinato dalla legge di Bilancio 2021, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente:
– dalla forma giuridica;
– dal settore economico di appartenenza;
– dalla dimensione;
– dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse:
– le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Cosa è possibile finanziare
Sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali strumentali, nuovi e funzionali ai processi di trasformazione 4.0, ricompresi nell’Allegato B della legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), come integrato dall’art. 1, c. 32, legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017).

In sintesi, rientrano tra i beni agevolabili:
– software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
– software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
– software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni ammissibili mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Come usufruire del credito
Per effetto del decreto Aiuti, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), l’aliquota del credito di imposta è aumentata dal 20% al 50%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Quando è possibile usufruire del credito
Il beneficio spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Le imprese devono:
– conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
– indicare nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative. L’eventuale irregolarità può essere sanata dal soggetto acquirente, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, attraverso diverse modalità. La dicitura della norma agevolativa deve essere inserita anche nei DDT, ma non nel verbale di collaudo o interconnessione;
– produrre o una perizia tecnica asseverata rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nell’elenco di cui all’Allegato B alla legge di bilancio 2017 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Relativamente al settore agricolo detta perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Per i beni con costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR n. 445/2000.

Al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono inviare al Ministero una comunicazione. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione sono stati approvati con decreto direttoriale 6 ottobre 2021.

Per gli investimenti effettuali nel 2022, il modello di comunicazione deve essere trasmesso (in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it) entro il 30 novembre 2023.

Informazioni ed accompagnamento
Per la verifica della vostra idea progettuale, oppure per ulteriori approfondimenti, potete contattare il nostro STUDIO ubicato a Barletta al viale G. Marconi n. 8, e nello specifico il dott. Roberto Piccolo oppure i collaboratori, ai seguenti recapiti:
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