RIPARTE IL CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

11 Giugno 2023
Roberto Piccolo

Con provvedimento n. 188347 del 01 giugno l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le istruzioni valide dal giorno 8 giugno per la comunicazione delle spese per investimenti sostenute dal 1 gennaio 2023 in ragione della proroga disposta dalla legge di bilancio su queste agevolazioni:

  • Crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno,
  • Credito di imposta nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls).

Nel modello si nota subito la suddivisione – mai esistita prima – fra gli investimenti effettuati nell’anno in corso e quelli realizzati a partire dall’anno 2016.

Difatti, come riportato nel comunicato, dall’8 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2024, le imprese potranno presentare domanda per la richiesta del credito d’imposta per i soli investimenti effettuati nell’anno in corso (il 2023) e non anche per quelli realizzati a partire dal 1° gennaio 2016, come consentito fino ad oggi.

La comunicazione potrà essere inviata dal beneficiario o da un soggetto incaricato attraverso il nuovo software “Cim23” disponibile sul sito dell’Agenzia a far data dall’8 giugno 2023.

Dunque, a partire da questa data e fino al 31 dicembre 2024, per gli investimenti effettuati esclusivamente nell’annualità 2023, dovrà essere utilizzato il nuovo modello. L’aggiornamento del software si è reso necessario al fine di recepire le ultime novità riportate nella Legge di bilancio 2023 (L.197/2022), che prevede, inoltre, che la copertura degli oneri per l’anno 2023 sia a carico delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc), relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027.

Le imprese che vorranno, invece, richiedere il credito anche per gli investimenti effettuati negli anni precedenti, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2022, dovranno obbligatoriamente inoltrare la comunicazione entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il vecchio software Cim.

Vedi nuovo modello da utilizzare:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5162772/CIM17_mod.pdf/fa2a0076-6397-643b-46fd-553ffa01bbcf

La richiesta del contributo potrà essere richiesto dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1° gennaio 2 2023, da destinare a strutture produttive localizzate: nelle regioni Basilicata, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027; nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).

 

SOGGETTI BENEFICIARI  E SETTORI AMMESSI :

Destinatari dell’agevolazione possono essere tutti i titolari di reddito di impresa individuabili in base all’art. 55 del TUIR che operano nelle seguenti Regioni: Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise ed alcune aree dell’Abruzzo.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei seguenti settori:

  • Industria siderurgica;
  • Industria Carbonifera;
  • Industria delle costruzioni navali;
  • Industria delle fibre sintetiche, trasporti e relative infrastrutture;
  • Produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;

L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà’ e ai soggetti che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI:

Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti ed attrezzature, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori agevolabili. Non sono agevolabili gli investimenti di “mera sostituzione”.

I beni di investimento devono caratterizzarsi dalla “strumentalità” rispetto alla attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito di imposta.

 

FORMA ED ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE:

L’agevolazione consiste in un credito di imposta riconosciuta nella seguente misura massima:

  • 45% per le piccole imprese
  • 35% per le medie imprese
  • 25% per le grandi imprese.

Per l’Abruzzo le intensità di aiuto massime previste sono:

  • 30% per le piccole imprese
  • 20% per le medie imprese
  • 10% per le grandi imprese.

Il credito viene riconosciuto sul costo complessivo degli investimenti relativi agli stessi beni rientranti nella categoria di quelli per i quali si richiede l’agevolazione.

I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione sono tenuti ad effettuare una “comunicazione” da inviare alla Agenzia delle Entrate.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.

 

CUMULABILITA’:

La versione attuale del credito d’imposta prevede la piena concomitanza agevolativa tra il credito d’imposta ed altri aiuti di stato, compreso quello “de minimis”, consentendo l’applicazione, entro il limite dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati riconosciuti dalle normative comunitarie in materia.

Ad esempio gli incentivi che prevedono un incremento dell’ammortamento, non essendo annoverabili tra gli Aiuti di Stato, non comporterebbero il superamento dei massimali di aiuto sopra indicati, come anche il Credito di imposta per i beni strumentali 4.0 che, in considerazione del fatto che è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), non costituisce un aiuto di Stato.

Per la Sabatini Ter che, al contrario, si configura come un aiuto di stato, comunicato in esenzione a valere sui regolamenti comunitari, si porrebbe appieno la verifica del limite massimo di aiuti concedibile in relazione al credito d’imposta per il Mezzogiorno.

L’impresa che richiede il credito d’imposta riconosciuto per l’intensità massima degli aiuti, potrebbe procedere al cumulo con altre agevolazioni che si configurano come aiuti di stato o aiuti in regime di “de minimis” solo nella circostanza in cui la stessa impresa decidesse di rinunciare a parte del credito di imposta spettante.

 

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