CREDITO D’IMPOSTA E TRANSIZIONE 4.0: regole fondamentali per la fruizione e analisi dei concetti di “INTERCONNESSIONE ed INTEGRAZIONE” quali requisiti fondamentali

26 Febbraio 2021
Roberto Piccolo

La Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30/12/2020, articolo 1, comma 1051 e seguenti) ha introdotto un incentivo alla effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi, che consiste in un credito di imposta il cui importo è commisurato al costo dei beni acquistati. Non si tratta di una novità assoluta, in quanto l’agevolazione ripropone in larga parte quanto già disposto con la Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019, articolo 1, comma 185 e seguenti), ma con alcune novità che rendono maggiormente vantaggioso, in alcuni casi, realizzare investimenti agevolabili.
Beni agevolabili e misura del credito di imposta:
Si tratta di un incentivo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato; consiste in un credito d’imposta spettante in base alla tipologia dei beni acquisiti, che la norma divide in tre categorie:
– beni materiali “Industria 4.0” funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
– beni immateriali “Industria 4.0”, ossia software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”;
– beni ordinari.
L’incentivo è fruibile anche per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria; per il relativo calcolo va considerato il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni concessi in leasing.
Le principali tipologie di investimenti esclusi dal bonus sono:

  • i veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

In questo articolo ci occupiamo solo di beni strumentali rientranti nel concetto 4.0.
Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore economico di appartenenza, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo). Sono esclusi i professionisti ed autonomi non iscritti al Registro delle Imprese. 
Il credito spetta nelle seguenti misure

TIPOLOGIA INVESTIMENTO INVESTIMENTI EFFETTUATI LIMITI DIMENSIONALI
dal 16/11/2020
al 31/12/2021(*)
dal 1/1/2022
al 31/12/2022
(**)
Beni materiali 4.0 50% del costo 40% del costo quota di investimenti fino a 2,5 milioni
30% del costo 20% del costo quota di investimenti da 2,5 milioni fino a 10 milioni
10% del costo 10% del costo quota di investimenti da 10 milioni fino a 20 milioni
Beni immateriali 4.0 20% del costo investimenti fino a 1 milione

Beni materiali 4.0 (ex iper ammortamento):
Si tratta dei beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232. suddivisi nelle seguenti tipologie:

  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori o azionamenti. Si parla ad esempio di:
  • Macchine utensili per asportazione, laser, elettroerosione, deformazione plastica;
  • Macchine per la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione;
  • Macchine per la manifattura additiva;
  • Macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e per l’imballaggio;
  • Macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali;
  • Magazzini automatizzati.

 

  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità:
  • Sistemi di misura a coordinate e no, sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali, filtri e sistemi di trattamento e recupero;
  • Dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio continuo;
  • Strumenti per l’etichettatura, identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici ed idrici.

 

  • Dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”:
  • Banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche, dispositivi wearable;
  • Sistemi per il sollevamento /traslazione di parti pesanti;
  • Dispositivi in realtà aumentata e virtual reality;
  • Interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore.

Affinché questi beni strumentali possano essere considerati “4.0” e quindi poter usufruire del contributo sotto forma di credito di imposta devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
Requisiti obbligatori:

  • Controllo per mezzo CNC o PLC;
  • Interconnessione ai sistemi informatici
  • Integrazione automatizzata
  • Interfaccia uomo-macchina
  • Rispondenza ai parametri di sicurezza, salute ed igiene

Almeno due tra i seguenti ulteriori requisiti:

  • Tele-manutenzione e/o telediagnosi
  • Monitoraggio continuo
  • Sistema cyber fisico

Inoltre, la fruizione del beneficio spettante è subordinata al:

  1. Rispetto delle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore
  2. Corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

 
Utilizzo del bonus:
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 in tre quote annuali di pari importo.
Se però il bonus deriva da investimenti in beni “ordinari” acquistati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, può essere usato in un’unica soluzione.
L’utilizzo avviene:

  • a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni “ordinari”;
  • a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.
TIPOLOGIA INVESTIMENTO DECORRENZA DEL BONUS UTILIZZO DEL BONUS
Soggetto con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro Soggetto con ricavi o compensi maggiori di 5 milioni di euro
Beni materiali Industria 4.0 anno di avvenuta interconnessione 3 quote annuali di pari importo
Beni immateriali Industria 4.0
Beni ordinari acquistati tra il 16/11/20 e il 31/12/21 anno di entrata in funzione 1 quota annuale 3 quote annuali di pari importo
Beni ordinari acquistati tra il 1/1/22 e il 31/12/22 anno di entrata in funzione 3 quote annuali di pari importo

Adempimenti necessari per usufruire del credito di imposta:
Il bonus deve essere comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, per ciascun periodo d’imposta agevolabile, tramite apposito modello, che sarà approvato dallo stesso Mise. Il modello di dichiarazione, le sue specifiche e la data di trasmissione non risultano ancora definiti (peraltro, attualmente, non risulta approvato neppure il modello previsto dalla precedente norma agevolativa).
Chi fruisce del credito d’imposta deve conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi.
A tal fine:

  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alle norme agevolative (facendo apporre dal fornitore sul documento una dicitura del tipo “beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020”); quanto agli effetti della mancata indicazione della dicitura in fattura, l’Agenzia delle Entrate (con riferimento all’analogo credito previsto dalla Legge di Bilancio 2020) ha avuto modo di chiarire che esiste la possibilità di integrare la documentazione eventualmente priva della dicitura;
  • per i beni Industria 4.0, va prodotta una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superiore a 300 mila euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’azienda acquirente.

La fruizione del bonus è subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Inoltre il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile Irap.
Esso inoltre non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (di cui all’articolo 61 ed all’articolo 109, comma 5, del Tuir).

Interconnessione ed integrazione:
L’impianto normativo del Piano Industria 4.0 ruota intorno al concetto di interconnessione, che ha suscitato e suscita ancora oggi dubbi e perplessità.
Infatti, data la difficile interpretazione, vengono forniti i chiarimenti in merito ai requisiti obbligatori dapprima la Circolare 23 maggio 2018, n. 177355 e successivamente con la Circolare 01 agosto 2018, n. 295485.
Compito delle due circolari è quello di definire e chiarire non solo i requisiti obbligatori dell’interconnessione e dell’integrazione automatizzata, ma anche le modalità di applicazione dei benefici per quelle tipologie di beni strumentali non specificati.
Come ribadito nella circolare n. 177355 per mantenere il diritto al beneficio il requisito dell’interconnessione “dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso”.
Affinché tale requisito possa considerarsi soddisfatto è necessario che il bene strumentale sia in grado di scambiare informazioni, attraverso un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.) con:

  • sistemi interni quali gestionali, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio locale e remoto, altre macchine dello stabilimento, sistemi MES;
  • sistemi esterni come i clienti, i fornitori, i partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain.

Questa caratteristica, viene ribadita anche nella circolare n. 4/E del 2017.
Altro requisito obbligatorio prevede l’identificazione univoca del bene strumentale, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti, come ad esempio gli indirizzi IP.

Un ulteriore chiarimento
“Va però ricordato – si legge nella nuova circolare – “che, con riferimento ai beni materiali appartenenti al primo gruppo dell’allegato A – vale a dire i “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” – il requisito dell’interconnessione viene ulteriormente a specificarsi sotto un duplice profilo.
In primo luogo, nella richiamata circolare n. 4/E del 2017, è stato affermato che tra le caratteristiche obbligatorie richieste per tali beni figura anche quella della “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”; con l’ulteriore precisazione che detta caratteristica si considera soddisfatta, in coerenza con la definizione generale soprariportata, se “…il bene scambia informazioni con sistemi interni (es: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc)…”.
In secondo luogo, la citata circolare n. 4/E del 2017 ha previsto che i beni del primo gruppo dell’allegato A devono soddisfare anche al requisito della “integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo”.
 
Cosa significa integrazione automatizzata?
Richiamando la circolare n. 4/E del 2017, vengono ribadite le tre modalità (alternative) relative all’integrazione:

  1. con il sistema logistico della fabbrica, a sua volta declinata in due sub opzioni, integrazione fisica e integrazione informativa (ad es. sistemi di movimentazione o tracciabilità dei prodotti/lotti);
  2. con la rete di fornitura;
  • con altre macchine del ciclo produttivo.

Questi requisiti sono previsti per tutti i beni materiali elencati nell’allegato A e per tutti i beni immateriali contenuti nell’allegato B (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).
Si riporta di seguito Circolare 4/E del 2017 completa:
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_Agenzia_entrate.pdf
Per quanto concerne i beni immateriali 4.0 si riporta di seguito l’allegato B completo:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2254661/Allegato+B+della+legge+232+del+2016.pdf/759945e3-1d03-eb36-3b3a-d3572c9c4284

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