Pubblicate le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative.
Per “start-up innovativa” si intende la società, indicata all’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche non residente in Italia purché’ in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che la stessa sia residente in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e abbia una sede produttiva o una filiale in Italia le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
(a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci;
- b) e’ costituita e svolge attivita’ d’impresa da non piu’ di 48 mesi;
- c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- d) a partire dal 2^ anno di attivita’ della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi’ come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non e’ superiore a 5 milioni di euro;
- e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- f) ha, quale oggetto sociale (esclusivo o prevalente), lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- g) non e’ stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’universita’ italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita’ di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta’ vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attivita’ di impresa.
Per “piccole e medie imprese innovative”, di seguito “PMI innovative”, si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, societa’ di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:
- a) la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purche’ abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- b) la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una societa’ di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
- d) l’assenza di iscrizione al registro speciale delle Start up innovative;
- e) possiede almeno due dei seguenti requisiti:
1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 % della maggiore entita’ fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’universita’ italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita’ di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) titolarita’, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta’ vegetale ovvero titolarita’ dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche’ tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attivita’ di impresa
L’agevolazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, è pari al 50% dell’investimento effettuato nelle startup innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro, per ciascun periodo di imposta) e nelle PMI innovative (fino ad un massimo di 300 mila euro, oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime “de minimis”.
Cos’è:
L’incentivo prevede una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio (capitale sociale) di startup innovative o PMI innovative. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento “de minimis”. Le modalità di accesso al beneficio sono disciplinate dal Decreto interministeriale 28 dicembre 2020. La misura è prevista dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, commi 7 e 8). L’agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative.
Ai fini della fruizione dell’incentivo, e prima dell’effettuazione dell’investimento, il legale rappresentante della startup innovativa o della PMI innovativa è tenuto a presentare istanza sulla piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative”.
Come funziona:
L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni e può essere effettuato direttamente oppure per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in startup innovative o PMI innovative.
Per investimenti effettuati in startup innovative, l’investimento agevolabile ammonta ad un massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta. Per investimenti effettuati in PMI innovative, l’investimento agevolabile ammonta ad un massimo di 300mila euro per ciascun periodo di imposta (oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta).
Ai sensi del Regolamento “de minimis”, la startup innovativa o la PMI innovativa destinataria dell’investimento non può ottenere aiuti in “de minimis” per più di 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
L’investimento, che può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr), deve essere mantenuto per almeno 3 anni.
La presentazione della domanda, la registrazione e la verifica dell’aiuto “de minimis” sarà effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica in corso di predisposizione dal MiSE.
Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività della piattaforma: l’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021.
A regime gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.