Al fine di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, sono stati definiti i criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso al “Fondo per il sostegno alla transizione industriale”.
È stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2022, il decreto 21 ottobre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale al fine di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici (vedi link sotto).
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dm_21_ottobre_2022.pdf
BENEFICIARI:
Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle seguenti condizioni:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività’ economiche ATECO 2007;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
d) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall’art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento GBER;
e) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
AGEVOLAZIONE:
Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento GBER (come sarà indicato successivamente nel provvedimento operativo) e, in particolare:
a) per gli investimenti finalizzati al conseguimento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa e per gli investimenti finalizzati ad un uso efficiente delle risorse, nei limiti delle intensità previste dagli aiuti di cui alla sezione 7 – Aiuti per la tutela dell’ambiente del regolamento GBER e individuati nel provvedimento di cui all’art. 10, comma 2;
b) per gli investimenti finalizzati al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo, nei limiti delle intensità di aiuto previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale o dall’art. 17 del regolamento GBER;
c) per gli investimenti coerenti con le finalità, i limiti e le condizioni della sezione 2.6 del Quadro temporaneo, nei limiti delle intensità previste dal punto 53-quinquies, lettera n), del Quadro temporaneo medesimo e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del medesimo punto;
d) per i progetti di formazione del personale nei limiti delle intensità previste dall’art. 31 del regolamento GBER.
INVESTIMENTI AMMESSI:
Sono ammissibili all’intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o più delle seguenti finalità:
1) conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa e più in particolare:
a) l’introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
b) l’installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;
c) l’utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
d) l’installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l’autoconsumo.
2) uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
3) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.
Ai fini dell’accesso al Fondo, i programmi di investimento devono essere supportati da uno studio o documento, realizzato da soggetti qualificati, come individuati nell’ambito del provvedimento di cui all’art. 10, comma 2, che definisca lo stato dell’arte dell’unità produttiva, gli interventi da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi. Il predetto studio o documento dovrà quindi individuare, tenuto anche conto delle specificazioni recate dal provvedimento di cui all’art. 10, comma 2, obiettivi di efficienza del programma proposto misurabili e monitorabili, nonché’ i pertinenti indicatori.
Con riferimento al comma 1, lettera c), sono ammissibili all’intervento del Fondo i programmi di investimento realizzati da imprese di grandi dimensioni nelle sole «zone a» individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale e quelli realizzati da PMI, anche nelle restanti aree del territorio nazionale.
A completamento del programma di investimento di cui al comma 1, sono altresì ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali al medesimo, per un ammontare non superiore al 10 per cento del programma di investimento, progetti per la formazione del personale.
SPESE AMMISSIBILI:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
I programmi di investimento di cui al presente articolo devono:
a) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni) e non superiore a euro 20.000.000,00 (venti milioni);
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo
c) essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo.
DOTAZIONE FINANZIARIA:
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 150 milioni di euro
Una quota pari al 50% (cinquanta per cento) delle risorse annualmente destinate al Fondo e’ riservata alle imprese energivore.
OPERATIVITA’ e SCADENZA:
L’assegnazione del contributo sarà a sportello valutativo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di adesione con punteggio minimo di ammissibilità.
I termini per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti dal Ministero con successivo provvedimento.
Poiché i tempi di attuazione saranno probabilmente molto stretti occorre iniziare sin da ora a predisporre il progetto per la domanda.
Informazioni ed accompagnamento
Per la verifica della vostra idea progettuale, oppure per ulteriori approfondimenti, potete contattare il nostro STUDIO ubicato a Barletta al viale G. Marconi n. 8, e nello specifico il dott. Roberto Piccolo oppure i collaboratori, ai seguenti recapiti:
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