Con il Provvedimento n 418393 del 18 novembre è stato pubblicato il modello e istruzioni per l’utilizzo del credito di imposta in oggetto.
Ricordiamo che il DL Agricoltura convertito il Legge n 101/2024 ha previsto un credito di imposta per le imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, impiantate nella ZES Unica del Mezzogiorno.
Nella GU n 264 dell’11 novembre è stato pubblicato il Decreto 18 settembre 2024 del Ministero dell’Agricoltura con le regole attuative della misura, vediamo tutte le regole.
1) CREDITO ZES UNICA AGRICOLTURA: CHE COS’È
Nella Legge di conversione del Dl Agricoltura viene confermata l’introduzione dell’16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto.
La nuova norma presenta delle analogie, ma anche alcune peculiarità rispetto al predetto articolo.
Con le novità si concede, per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, con esclusivo riferimento all’acquisto di beni strumentali di cui al comma 2 destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, un credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.
Nello specifico, vengono ricompresi tutti gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024, finalizzati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Si prevede, altresì, con riguardo al valore dei terreni e degli immobili, un limite pari al 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Infine, restano esclusi dall’agevolazione i progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro.
2) CREDITO ZES UNICA AGRICOLTURA: IL DECRETO ATTUATIVO
Con il Decreto 18 settembre del Ministero dell’Agricoltura si recano le disposizioni applicative per l’attribuzione alle imprese, di cui all’art. 2, del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», di cui all’art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia.
Sono agevolabili gli investimenti, effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Gli immobili oggetto di investimento devono effettivamente essere utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva ubicata nella zona di riferimento. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato, salve le ulteriori limitazioni previste dalle disposizioni del Capo II del presente decreto.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
Il contributo sotto forma di credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per l’anno 2024.
3) CREDITO ZES UNICA AGRICOLTURA: I BENEFICIARI
Son beneficiari del credito d’imposta:
- a) le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- b) le imprese attive nel settore forestale;
- c) le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.
4) CREDITO ZES UNICA AGRICOLTURA: LE DOMANDE DAL 20 NOVEMBRE
Viene previsto che per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili .
Con provvedimento n 418393 del 18 novembre delle Entrate, viene approvato il modello per la Comunicazione da inviare dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAAGRICOLA”.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Nel medesimo periodo e con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:
- a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- b) rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione validamente.