Il Ministero del Turismo mette a disposizione altri 85 milioni per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator. Il 40 per cento delle risorse sarà destinato agli investimenti effettuati nelle aree del Mezzogiorno.
Digitour (acronimo del bando) riparte e dal 12 ottobre 2022 si potranno trasmettere le domande per ricevere il credito d’imposta fino al 50 percento delle spese per investimenti in sviluppo digitale. Si tratta dell’incentivo previsto dal PNRR e rivolto ad agenzie di viaggio e tour operator.
La domanda si presenta sulla piattaforma Invitalia accedendo con SPID, CIE o CNS.
Il bonus consiste in un credito d’imposta fino al 50 per cento delle spese sostenute, fino a un massimo di 25.000 euro.
Il bonus digitale è dedicato ad agenzie di viaggio e tour operator e consiste in un credito d’imposta che copre fino al 50 per cento delle spese sostenute per gli investimenti in digitalizzazione.
Vengono supportate le spese in investimenti per lo sviluppo dell’attività in ambito “digitale”.
Ecco l’elenco completo delle spese ammissibili come indicato sul portale di Invitalia:
- acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wifi;
- affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
- acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
- acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acqui-sto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
- acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;
- acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
- acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
- creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
- acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.
Come stabilito dal DL n. 152/2021, che disciplina la misura, il beneficio è concesso nel limite massimo di 25.000 euro per impresa.
Possono fare domanda per il credito d’imposta fino al 50 per cento delle spese sostenute per la digitalizzazione, tutte le agenzie di viaggio e tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.
In più, le imprese devono avere e mantenere per i 5 anni successivi i seguenti requisiti:
- essere iscritte al registro delle imprese
- avere sede operativa attiva sul territorio italiano;
- essere in regola con il versamento dei contributi (DURC regolare);
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- non essere in stato di fallimento o di liquidazione, anche volontaria.
Lo sportello sarà aperto a partire dalle ore 12:00 del 12 ottobre 2022 e la domanda potrà essere inviata utilizzando l’apposita piattaforma online messa a disposizione da Invitalia.
Per accedere al servizio è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS. Inoltre è necessario disporre di una firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata (PEC).
In fase di domanda è sufficiente seguire la procedura guidata, inserendo le informazioni richieste e caricando il modulo di domanda compilato, disponibile sul sito di Invitalia. Una volta inviata, si riceverà un numero di protocollo elettronico
Le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione e la richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta potrà essere presentata fino al 2025. Il credito è utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello dell’autorizzazione.
Il credito d’imposta:
- è fruibile dalle imprese a seguito dell’autorizzazione che Invitalia rilascia dopo la conclusione e l’intero pagamento dell’investimento previsto
- è utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello dell’autorizzazione di Invitalia
- è cedibile, in tutto o in parte, a soggetti terzi (banche e altri intermediari finanziari)
- non è cumulabile – per le stesse spese – con nessun’altra agevolazione.
La richiesta di utilizzazione del credito di imposta può essere trasmessa ad Invitalia solo dopo la conclusione dell’investimento e vengono esaminate in ordine cronologico di arrivo.
Per presentare la richiesta è necessario allegare:
- copia delle fatture elettroniche di acquisto dei beni oggetto di agevolazione,
- copia della documentazione che attesta l’effettivo pagamento delle fatture
- copia dell’estratto conto da cui risulta l’addebito e che mostra chiaramente l’importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso
- dichiarazioni liberatorie dei fornitori
- verbale di consegna o di installazione del bene presso la sede operativa indicata nella domanda di concessione
- comunicazione della conclusione dell’intervento
- relazione finale, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario.
- attestazione delle spese effettivamente sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, in alternativa, da un revisore legale iscritto al registro dei revisori legali o da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all’albo dei periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale
- certificazione di cui all’articolo 10, comma 3, del Decreto interministeriale del 29 dicembre 2021
- titoli debitamente registrati in forza dei quali la sede operativa interessata dall’intervento è nella piena disponibilità dell’impresa