Z.E.S. – Zone Economiche Speciali: Incentivi su beni ed immobili strumentali

9 Ottobre 2022
Roberto Piccolo

L’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha previsto la possibilità di istituire le c.d. ZES, Zone Economiche Speciali, all’interno delle quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall’articolo 5 del medesimo decreto legge.

Le ZES si identificano come zone geograficamente delimitate, entro i confini dello Stato, che abbiano un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un’area portuale. Le proposte per l’istituzione di un’area Zes possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate, rientranti all’art. 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Formulata la proposta da parte della regione, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri viene istituita l’area Zes.

Le aree Zes istituite sul territorio nazionale sono le seguenti:

  • Zes Abruzzo;
  • Zes Calabria;
  • Zes Campania;
  • Zes Ionica interregionale Puglia – Basilicata;
  • Zes Adriatica interregionale Puglia – Molise;
  • Zes Sicilia Orientale;
  • Zes Sicilia Occidentale;
  • Zes Sardegna.

In Puglia, ad esempio, sono state individuate due aree di questo tipo: Zes Ionica e Zes Adriatica. Insediare la propria impresa in area Zes significa usufruire di vantaggi e benefici.

La Zes interregionale Adriatica comprende per il versante pugliese oltre i porti di Bari, Barletta, Brindisi, Manfredonia, Molfetta, Monopoli, le aree produttive raggruppate intorno ai poli produttivi principali di Bari, Brindisi, Lecce, Foggia e Barletta. Ed anche altre infrastrutture logistiche quali gli aeroporti di Foggia, Bari e Brindisi, l’interporto regionale della Puglia e la piattaforma Logistica di Incoronata.

La Zes interregionale Ionica copre complessivamente 2.579,41 ettari di cui 1.518,41 in Puglia. Si incentra per la parte pugliese su tre snodi logistici principali: il porto di Taranto, l’aeroporto di Grottaglie e il centro intermodale di Francavilla Fontana.

 

Principali vantaggi delle ZES:

Autorizzazione Unica

Procedure unificate, amministrazioni riunite in una conferenza di servizi, un Commissario straordinario: una sola autorizzazione per poter insediare l’impresa.

SUA

Lo Sportello Unico Amministrativo per garantire un solo punto di accesso per le imprese e non uffici distribuiti sul territorio.

Tempi rapidi e perentori

Le amministrazioni coinvolte nelle procedure hanno un termine di tempo non derogabile per esprimere parere. Superato il quale vale il silenzio assenso.

Credito d’imposta

Fino a 100 milioni anche per l’acquisto ed ampliamento di immobili strumentali.

Incentivi regionali

Ogni regione mette a disposizione incentivi a favore degli imprenditori che investono nelle ZES. La Puglia è forse la migliore regione italiana nella utilizzazione dei fondi europei con la creazione e gestione di una moltitudine di bandi finalizzati a supportare ed incentivare le varie fasi di sviluppo di una impresa, dallo start up alla internazionalizzazione passando dalla innovazione più spinta. Ricordiamo che sta iniziando la fase della nuova programmazione dei fondi europei 2021 – 2027.

L’Italia potrà contare nel ciclo 2021-2027 su un totale di 75,315 miliardi di euro di Fondi strutturali e di investimento, tra risorse europee e cofinanziamento nazionale. In particolare, le risorse in arrivo da Bruxelles saranno pari a 43,127 miliardi di euro, comprensive di quelle destinate al Fondo per la Transizione Giusta (Just Transition Fund – JTF) e alla Cooperazione Territoriale Europea (CTE). Rispetto alla programmazione 2014-2020, le risorse a disposizione crescono di circa 10 miliardi, raggiungendo l’importo più consistente nel confronto con i cicli precedenti.

Alle regioni meridionali andranno 47,962 miliardi di euro.

Il nuovo ciclo vedrà alcune modifiche nella classificazione delle singole regioni. Infatti, sono considerate “in transizione” non solo l’Abruzzo, che si conferma in questa categoria, ma anche Umbria e Marche (precedentemente tra quelle “più sviluppate”). Le regioni “meno sviluppate” sono quelle rimanenti del Mezzogiorno (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), mentre le “più sviluppate” comprendono quelle del Centro-Nord, con l’esclusione di Umbria e Marche.

Se si esclude la quota riservata alla CTE, le risorse europee e nazionali dei Fondi strutturali si distribuiscono come segue tra le tre aree:

  • regioni più sviluppate: 23,882 miliardi di euro;
  • regioni in transizione: 3,612 miliardi di euro;
  • regioni meno sviluppate: 46,575 miliardi di euro.

 

APPROFONDIMENTO SU Z.E.S. E CREDITO DI IMPOSTA:

Con Risposta a interpello n. 332 del 21 giugno 2022,  le Entrate, in riposta ad un interpello proposto da una azienda, forniscono importanti chiarimenti in merito tra l’altro alla agevolabilità degli immobili strumentali ed alla cumulabilità del credito di imposta ZES con il bonus investimenti in beni strumentali.

 

A)  Benefici per Immobili strumentali all’interno delle aree ZES

Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge 91/2017, nella versione in vigore dal 1°giugno 2021 dispone che «In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti. Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.».

Per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 37 del decreto-legge del 30/04/2022 n. 36, il citato comma 2, a partire dal 1° maggio 2022, prevede che «In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. (…)».

 

Viene chiarito, quindi, che il credito di imposta ZES spetta per l’acquisto di terreni, l’acquisizione e per la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022.

 

B)  Beni oggetto del credito di imposta ZES e rapporti di partecipazione: chiarimenti dell’Agenzia

Nel caso, inoltre, dell’acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell’articolo 2, punto 49 o punto 51, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.».

Pertanto, non sono ritenuti ammissibili dalle Entrate l’acquisto di beni o immobili strumentali all’interno delle aree ZES tra imprese tra le quali intercorre un rapporto di controllo e/o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile (Società Controllate e Società Collegate).

 

C)  Cumulabilità del credito di imposta ZES e credito di imposta investimenti beni strumentali nuovi

Ai sensi del già citato comma 2, al credito di imposta ZES «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.», norma quest’ultima istitutiva del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Detta norma, al comma 102, prevede che «Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.»

Alla luce sulle regole di cumulabilità delle due misure agevolative, tenuto conto che la disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno – applicabile anche agli investimenti nelle ZES – prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altri aiuti di Stato, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale, qual è il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (transizione 4.0), le Entrate confermano che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.