Provvedimento del 9 marzo 2021 con credito di imposta per l’acquisto dei beni strumentali nel Mezzogiorno nuovamente operativo sino al 31 dicembre 2021
Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata approvata la nuova modulistica con la quale sarà possibile presentare le richieste di agevolazione per nuovi investimenti, sia per la presentazione di comunicazioni di rettifica e di rinunce al credito d’imposta.
Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituisce il precedente modello a partire dal 31 marzo 2021. A decorrere dalla predetta data, va utilizzata la versione aggiornata del modello di comunicazione per la fruizione dei seguenti crediti d’imposta:
- credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015)
- credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017)
- credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).
Il relativo software sarà reso disponibile dal 31 marzo 2021.
La legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 316, legge n. 160 del 2019) e la legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 171, legge n. 178 del 2020) hanno disposto la proroga, rispettivamente, del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES e del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Le versioni aggiornate del modello di comunicazione e del relativo prodotto di compilazione CIM17, disponibili a partire dal 31 marzo 2021, consentono ai destinatari dei crediti d’imposta per gli investimenti nelle ZES e nel Mezzogiorno di indicare nella comunicazione anche gli investimenti da realizzarsi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Con la Legge di stabilità 2016 è stato introdotto, per gli anni dal 2016 al 2019, un credito di imposta (di seguito “Credito”) a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie e del 10% per le grandi (per quanto concerne le regioni Molise e Abruzzo solo per quelle zone ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE in cui risultano agevolati solo alcuni comuni o parti di essi).
Il decreto legge n. 243 del 2016 ha modificato la disciplina del Credito, prevedendo tra l’altro:
- l’estensione dell’agevolazione all’intero territorio della regione Sardegna;
- l’innalzamento delle aliquote del Credito che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;
- l’aumento dell’ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento;
- la cumulabilità del Credito con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nei limiti dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.
Con l’art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017 è stato previsto che nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 il Credito è attribuito nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.
Inoltre, con l’art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017 è stato previsto che, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il Credito è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
Il credito d’imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere:
- dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2021, per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno;
- dal 7 aprile 2018 al 31 dicembre 2020, per gli investimenti effettuati nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;
- dalla data del DPCM istitutivo della Zona economica speciale al 31 dicembre 2021, per gli investimenti effettuati nelle ZES.
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.
Qui di seguito si riporta una sintesi esplicativa della normativa riguardante il Credito di imposta per investimenti effettuati nelle aree del Mezzogiorno:
SOGGETTI BENEFICIARI E SETTORI AMMESSI :
Destinatari dell’agevolazione possono essere tutti i titolari di reddito di impresa individuabili in base all’art. 55 del TUIR che operano nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei seguenti settori:
- Industria siderurgica;
- Industria Carbonifera;
- Industria delle costruzioni navali;
- Industria delle fibre sintetiche, trasporti e relative infrastrutture;
- Produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI:
Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti ed attrezzature, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori agevolabili. Non sono agevolabili gli investimenti di “mera sostituzione”. I beni di investimento devono caratterizzarsi dalla “strumentalità” rispetto alla attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito di imposta.
FORMA ED ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE:
L’agevolazione consiste in un credito di imposta riconosciuta nella seguente misura massima:
- 45% per le piccole imprese
- 35% per le medie imprese
- 25% per le grandi imprese.
Per alcune aree di Abruzzo e il Molise le intensità di aiuto massime previste sono:
- 30% per le piccole imprese
- 20% per le medie imprese
- 10% per le grandi imprese.
Il credito viene riconosciuto sul costo complessivo degli investimenti non più decurtato dagli ammortamenti relativi agli stessi beni rientranti nella categoria di quelli per i quali si richiede l’agevolazione, con una base imponibile che sostanzialmente si allarga rispetto alla versione precedente.
I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione sono tenuti ad effettuare una “comunicazione” da inviare alla Agenzia delle Entrate.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.
CUMULABILITA’:
La versione attuale del credito d’imposta prevede la piena concomitanza agevolativa tra il credito d’imposta ed altri aiuti di stato, compreso quello “de minimis”, consentendo l’applicazione, entro il limite dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati riconosciuti dalle normative comunitarie in materia.
Ad esempio gli incentivi che prevedono un incremento dell’ammortamento, non essendo annoverabili tra gli Aiuti di Stato, non comporterebbero il superamento dei massimali di aiuto sopra indicati.
Per la Sabatini Ter che, al contrario, si configura come un aiuto di stato, comunicato in esenzione a valere sui regolamenti comunitari, si porrebbe appieno la verifica del limite massimo di aiuti concedibile in relazione al credito d’imposta per il Mezzogiorno.
L’impresa che richiede il credito d’imposta riconosciuto per l’intensità massima degli aiuti, potrebbe procedere al cumulo con altre agevolazioni che si configurano come aiuti di stato o aiuti in regime di “de minimis” solo nella circostanza in cui la stessa impresa decidesse di rinunciare a parte del credito di imposta spettante.
Per la verifica della vostra idea progettuale oppure per ulteriori approfondimenti in merito a programmi di investimento, agevolazioni finanziarie e pratiche bancarie, potete contattare il nostro STUDIO ubicato a Barletta al viale G. Marconi n. 8, e nello specifico il dott. Roberto Piccolo ai seguenti recapiti:
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