RATING DI LEGALITA’: COSA CAMBIA DAL 16 MARZO 2026
Il 16 marzo 2026 segna uno spartiacque fondamentale per il Rating di Legalità delle imprese italiane. Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento dell’AGCM (Delibera n. 31812/2026), le regole cambiano per premiare la continuità e semplificare la burocrazia per le aziende virtuose.
Vediamo in cosa consiste il Rating di legalità, quali i vantaggi, i requisiti di accesso alla misura e le principali differenze tra il vecchio regime (valido fino al 15 marzo) e il nuovo sistema.
Rating di legalità: in cosa consiste e quali i vantaggi:
Il Rating di legalità è stato istituito dall’art. 5-ter del decreto-legge n. 1/2012 al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali. L’attribuzione del rating richiede il rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese e misura, premiandola, una gestione aziendale trasparente, etica e virtuosa. Il rating promuove una competizione basata sui meriti, favorendo il rispetto delle regole e il miglioramento degli standard qualitativi da parte delle imprese che operano sul mercato.
Il rating viene riconosciuto attraverso l’attribuzione di un punteggio, compreso tra un minimo di uno e un massimo di tre segni ★ (“stella”), che costituisce un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità ed etici da parte dell’impresa.
L’impresa richiedente ottiene il punteggio base ★, qualora rispetti tutti i requisiti di legalità. Il punteggio base può essere incrementato di un segno “+” per ogni requisito premiale aggiuntivo che l’impresa dimostra di possedere tra quelli previsti dall’art. 10 del Regolamento. Il conseguimento di tre segni “+” comporta l’attribuzione di una stella aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di ★★★.
A cosa serve?:
Le imprese in possesso del rating possono godere di benefici nell’accesso a risorse e opportunità in ambito sia pubblico che privato. In particolare: nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, nell’accesso ai finanziamenti pubblici, nell’accesso al credito bancario.
Requisiti di ammissibilità:
Ai fini dell’accesso al rating, l’impresa che ne fa domanda deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) avere sede operativa nel territorio nazionale;
b) aver realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro;
c) risultare iscritta, alla data della domanda di rating, da almeno due anni, nel Registro delle imprese o nel R.E.A.
Ai fini dell’attribuzione del rating e del relativo mantenimento, in capo all’impresa devono ricorrere i requisiti obbligatori dati dall’assenza dei motivi ostativi di carattere penale, prefettizio o giudiziario; di natura concorrenziale e consumeristica; di natura tributaria, retributiva, contributiva o assicurativa; in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro.
Requisiti di premialità:
La sussistenza di tutti i requisiti obbligatori previsti dal nuovo Regolamento attuativo (31812 del 27/01/2026) determina il riconoscimento del punteggio base (espresso con il segno ★).
Il punteggio base sarà incrementato di un segno + al ricorrere di ciascuno dei seguenti requisiti, debitamente comprovati dall’impresa:
a) adesione volontaria ai protocolli o alle intese di legalità vigenti finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;
b) utilizzo di sistemi di tracciabilità per più della metà dei pagamenti di importo inferiore rispetto a quello fissato dalla legge;
c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) adozione di adeguati e certificati processi organizzativi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility;
e) iscrizione nella white list prefettizia o nell’Anagrafe Antimafia degli Esecutori;
f) adesione a codici etici adottati dalle associazioni di categoria cui l’impresa aderisce o previsione, nei contratti con i clienti, di clausole di mediazione non obbligatorie per legge per la risoluzione di controversie, o adozione di protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche;
g) adozione di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione;
h) denuncia all’Autorità giudiziaria o alle forze di polizia di uno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell’imprenditore o dei suoi familiari o collaboratori, purché sia stata esercitata l’azione penale.
Il punteggio è ridotto di un segno + ove nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 222, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, risultano annotazioni che integrano condotte di grave negligenza, di errore grave nell’esecuzione dei contratti o di gravi inadempienze contrattuali, non ancora impugnate o divenute definitive e pubblicate nel biennio precedente la domanda di rating. L’accertamento non potrà, in ogni caso, determinare una riduzione del punteggio base.
Il punteggio è aumentato di un segno +, nei limiti del valore massimo di cui al comma 5, ove l’impresa che presenta domanda di rinnovo ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del presente Regolamento abbia già conseguito in via continuativa il rinnovo del rating per almeno tre volte.
Il conseguimento di tre segni + comporta l’attribuzione di un segno ★ aggiuntivo, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo (espresso con il segno ★★★).
Procedimento per l’attribuzione del rating:
L’Autorità, viste le tabelle predisposte dalla direzione competente, delibera l’attribuzione del rating entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
In caso di incompletezza della domanda presentata o qualora sia necessario acquisire informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating, l’Autorità ne informa l’impresa entro quindici giorni con apposita comunicazione. In tali casi, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni complete. In caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione la domanda stessa si intende ritirata, salvo la possibilità per l’impresa di ripresentarla in qualsiasi momento.
L’Autorità può chiedere all’impresa in ogni momento di fornire informazioni e documenti utili alla valutazione della fattispecie.
L’Autorità può richiedere informazioni a tutte le Pubbliche Amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l’attribuzione del rating. Qualora la risposta non pervenga entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, l’esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata.
Il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 1 è sospeso a partire dalla richiesta di informazioni di cui al comma 4, fino alla data in cui pervengono le informazioni dalle Pubbliche Amministrazioni, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni per ciascuna richiesta.
L’esistenza di condanne definitive per i reati di cui all’articolo 5 del presente Regolamento è verificata dall’Autorità, anche a campione, mediante domanda all’ufficio del casellario giudiziale di Roma.
L’esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all’articolo 5 del presente Regolamento è verificata dall’Autorità, anche a campione, mediante domanda agli uffici giudiziari competenti.
Il possesso dei requisiti obbligatori è verificato dall’Autorità anche mediante consultazione diretta della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia, di cui agli articoli 96 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le modalità di consultazione sono definite tra Ministero dell’Interno e Autorità.
Durata, rinnovo e incremento del punteggio:
Il rating ha la durata di tre anni dal rilascio.
Il rating può essere rinnovato su domanda dell’impresa, da predisporre ed inoltrare all’Autorità in conformità con le prescrizioni di cui all’articolo 11 del presente Regolamento.
La domanda di rinnovo può essere presentata a decorrere da sei mesi antecedenti la scadenza del rating e deve essere trasmessa almeno sessanta giorni prima della scadenza stessa. In questo caso, il rating mantiene la propria validità a tutti gli effetti sino alla data di adozione della delibera con la quale l’Autorità si pronuncia sulla domanda.
Nel corso del periodo triennale di validità del rating, l’impresa può presentare la domanda di incremento del punteggio riconosciuto, allegando eventuale documentazione a supporto. Tale incremento non incide sulla scadenza originaria del rating.
PRINCIPALI DIFFERENZE RISPETTO ALLA VECCHIA PROCEDURA
Durata e Validità:
La novità più rilevante riguarda il “ciclo di vita” del certificato, che diventa meno oneroso per le imprese.
- Prima (Fino al 15/03/2026): Il rating aveva una durata di 2 anni. Le aziende dovevano presentare domanda di rinnovo ogni biennio.
- Dopo (Dal 16/03/2026): La validità viene estesa a 3 anni. Questo riduce la frequenza degli adempimenti amministrativi e dei costi di gestione della pratica.
Il “Bonus Continuità”:
Viene introdotto un meccanismo premiale per chi mantiene elevati standard etici nel lungo periodo.
- Prima: Ogni rinnovo veniva trattato quasi come una nuova istanza, senza bonus specifici legati alla “storia” dell’azienda.
- Dopo: Le imprese che ottengono il rinnovo per 3 volte consecutive riceveranno un punteggio aggiuntivo (un “+”) automatico. È un riconoscimento alla stabilità del comportamento etico nel tempo.
Requisiti e Cause Ostative:
I controlli diventano più stringenti per garantire che il marchio di legalità sia sinonimo di massima affidabilità.
- Sanzioni Antitrust: Si amplia il peso delle sanzioni definitive per pratiche commerciali scorrette o abuso di dipendenza economica ricevute nel biennio precedente.
- Azioni Penali: L’accesso al rating è negato in caso di esercizio dell’azione penale per reati gravi (come caporalato, estorsione, usura o violazioni del D.Lgs. 231/2001).
- Obblighi Informativi: Se l’azienda omette di comunicare entro 30 giorni la perdita di un requisito, scatta la riduzione diretta al punteggio base (una stella).
Internazionalizzazione:
- Certificato Bilingue: Per la prima volta, l’AGCM rilascerà l’attestato anche in lingua inglese. Questa è una modifica strategica per permettere alle aziende italiane di far valere il proprio rating nei mercati esteri e nelle gare d’appalto internazionali.
Dal 16 marzo 2026 sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente i nuovi formulari disponibili sulla piattaforma WebRating dell’Autorità. Le domande inviate con i vecchi modelli dopo tale data verranno respinte.