Zes unica del Mezzogiorno, operativo lo sportello unico

6 Marzo 2024
Roberto Piccolo

Il 1^ marzo segna l’avvio ufficiale dell’operatività della “ZES unica per il Mezzogiorno” con l’entrata in funzione della macchina amministrativa con lo “Sportello Unico Digitale per le ZES” presso la Struttura di missione, nel quale sono confluiti gli sportelli unici digitali già attivati presso le strutture dei Commissari Straordinari delle 8 vecchie ZES..

La Struttura di missione ZES, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’ art. 10 del D.L. 124/2023, opera quale amministrazione procedente ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica e ad essa sono trasferite le funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all’articolo 4, comma 6-bis del D.L. 91/2017, convertito dalla L. 123/2017.

Mancano, ancora, dei tasselli fondamentali per la piena funzionalità per questo importante strumento di pianificazione degli investimenti da parte delle imprese: il “decreto attuativo” e il “Piano strategico”

 

La funzionalità dello “Sportello Unico Digitale”:

Lo “Sportello Unico Digitale ZES rappresenta l’interfaccia unitaria per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica secondo il procedimento speciale, semplificato, rivolto ai progetti imprenditoriali relativi a nuovi investimenti o riguardanti lo sviluppo d’impresa che siano localizzati nelle otto Regioni del Mezzogiorno.

Utilizzando i criteri generali che definiscono “investimento” la spesa finalizzata alla creazione di un nuovo stabilimento industriale, produttivo o logistico, potranno accedere al regime semplificato dell’autorizzazione unica, fino all’approvazione del Piano strategico della ZES unica:

1) i progetti di investimento relativi ai territori ricadenti in una delle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, se coerenti con il Piano di sviluppo strategico della ZES già adottato con riguardo a detta area;

2) i progetti d’investimento relativi a territori diversi dalle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, da localizzarsi prevalentemente in aree industriali o destinate a insediamenti industriali e produttivi, se diretti a conseguire almeno uno dei seguenti risultati:

  • realizzazione di nuovo stabilimento;
  • ampliamento di uno stabilimento esistente o della relativa capacità produttiva;
  • riconversione ovvero diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente.

A tal riguardo, è necessario allegare all’istanza un business plan che evidenzi, tra le altre cose, le ricadute occupazionali dei progetti proposti.

Per i progetti di investimento che non hanno le caratteristiche sopra descritte, restano ferme le competenze e le funzioni del SUAP comunale del territorio di riferimento.

Con riguardo alle istanze riguardanti interventi edilizi, tali interventi saranno rilevanti solo ove siano strettamente connessi ad un nuovo investimento.

Lo sportello S.U.D. Zes consentirà la presentazione di progetti finalizzati all’avvio di attività economiche, ovvero di insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica da parte delle imprese afferenti a tutti i settori ATECO, a meno del Commercio.

Lo sportello S.U.D. Zes, inoltre, non consentirà la presentazione di progetti che prevedono la richiesta esclusiva della SCIA e delle istanze relative a progetti di iniziativa pubblica di competenza dell’Autorità di sistema portuale. Resteranno di interesse dello sportello S.U.D. ZES le istanze, di competenza delle Autorità di sistema portuale relative a progetti di iniziativa privata.

NON sono soggetti all’autorizzazione unica (art. 13) i progetti :

 

Presentazione delle pratiche:

I soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all’Autorizzazione unica possono presentare il proprio progetto al Front Office dello Sportello Unico Digitale per la ZES Unica.

Il Front Office mette a disposizione il modulo di “Comunicazione preventiva” finalizzato ad un primo esame dell’iniziativa che si intende presentare quale primo punto di contatto verso la Struttura di Missione.

 

NORMATIVA E FUNZIONAMENTO DELLA ZES UNICA:

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023, il DL 124/2023, approvato in Legge n. 162 del 13/11/2023, convertito con modifiche, con pubblicazione sulla G.U. n. 26 del 16 novembre, ha istituito, una nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno.

Vengono introdotte disposizioni che istituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, denominata “ZES unica”, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, la quale sostituirà le attuali otto Zone economiche speciali istituite nei territori del Mezzogiorno.

Per Zona economica speciale (ZES) s’intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio d’attività economiche ed imprenditoriali da parte delle aziende già operative, e di quelle che s’insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti ed alle attività di sviluppo d’impresa.

All’interno dell’area ZES, le aziende già operative e quelle che s’insedieranno, potranno beneficiare anche di un credito d’imposta per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.

 

 “ZES unica” dal 2024 con un sistema di governance totalmente nuova:

Il nuovo decreto-legge introduce un nuovo sistema di governance della “ZES unica” con importanti agevolazioni ed accelerazioni in termini di procedure amministrative e di autorizzazioni.

Viene cancellato il modello di governance delle 8 ZES territoriali e tutto viene accentrato presso una “Struttura di missione ZES”, ubicata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (come il PNRR) con compiti di supporto all’Autorità politica delegata in materia di ZES, indirizzo, coordinamento ed attuazione delle attività previste, nonché di monitoraggio e comunicazione, in cui opererà una squadra di 7 dirigenti, 60 persone oltre ad eventuali esperti. E’ prevista anche una apposita convenzione del supporto tecnico-operativo di INVITALIA SpA.

Il Piano strategico  della  ZES  unica  ha  durata  triennale  e definisce la  politica  di sviluppo della ZES unica individuando, anche in  modo  differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere  e  quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi  prioritari  per  lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica,  e le modalità di  attuazione.

La norma prevede l’attivazione di uno “Sportello unico digitale ZES”, denominato “S.U.D. ZES”, al quale sono attribuite le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:

  • ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi;
  • ai procedimenti amministrativi riguardanti l’intervento edilizio produttivo e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
  • ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o culturali di pubblico spettacolo.

 

Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti  in  materia  di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,  in materia di opere ed altre attività ricadenti nella  competenza  territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza  strategica nonche’ quanto previsto in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle attività   economiche ovvero all’insediamento  di  attività industriali, produttive e logistichenon soggetti a segnalazione certificata di inizio attività,  ovvero in relazione ai  quali non e’ previsto il rilascio  di  titolo  abilitativo, sono soggetti ad “autorizzazione unica”, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 su istanza di  parte,  nel  rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

L’autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all’insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all’ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

Ai sensi dell’art. 12 viene istituito il “Portale web” della ZES unica, che deve fornire tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica, garantendo l’accesso alo sportello unico digitale.

 

Iter autorizzativo:

L’impresa richiedente allega all’istanza (redatta digitalmente) la documentazione e gli eventuali elaborati necessari a consentire l’istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni: concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, necessari alla realizzazione del progetto. La struttura di missione indice la Conferenza di servizi entro 3 giorni lavorativi e le singole amministrazioni hanno 1 mese (45 giorni in caso di questioni ambientali) per rispondere.

Vale il silenzio assenso per quegli Enti che non si presentano, non formulano un parere o, comunque, non si oppongono.

Al termine, e non oltre 1 mese, ci sarà il provvedimento finale che sostituisce ogni autorizzazione, costituendo anche “variante urbanistica”.

A conti fatti il provvedimento finale dovrebbe arrivare entro 2 mesi (salvo proroghe al proponente per integrazioni documentali).

E’ inoltre prevista la possibilità di accordi quadro o convenzioni a livello nazionale per evitare le interpretazioni territoriali.

 

Credito d’imposta “ZES unica”

All’interno dell’area ZES, le aziende già operative e quelle che s’insedieranno, con acquisto di beni strumentali e/o opere murarie facenti parte di un progetto d’investimento iniziale, potranno beneficiare, oltre ai vantaggi amministrativi e procedurali indicati sopra, anche di un credito d’imposta per l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive.

Alle imprese che acquistano nuovi macchinari, impianti ed attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nonché all’acquisto di terreni ed all’acquisizione, alla realizzazione, ovvero all’ampliamento d’immobili strumentali agli investimenti, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno, nel periodo  01 gennaio al 15 novembre 2024, è prevista la concessione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta.

Importante è la previsione che il valore dei terreni e degli immobili non possa superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Non sono agevolabili i progetti d’investimento d’importo inferiore a 200.000 euro.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Le disposizioni in commento si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

Il contributo è concesso nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa (vedi articolo Aiuti regionali 22-27)

È, altresì, previsto che, alle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e dell’acquacoltura, le quali effettuano l’acquisizione di beni strumentali, gli aiuti siano concessi nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali ed ittico.

Il credito in questione, invece, non si applicherà ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgicacarbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti invece ammissibili alle agevolazioni), della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione non si applicherà, inoltre, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà, come definite dall’art. 2, punto 18 del Reg. (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso d’investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 100 milioni di euro.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Riguardo all’utilizzo del credito d’imposta, le disposizioni contenute nell’art. 16 specificano che esso è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che, tale cumulo, non porti al superamento dell’intensità o dell’importo d’aiuto più elevati, consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

Il bonus potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

 

INFORMAZIONI ED ACCOMPAGNAMENTO NEI PROGETTI:

Per la verifica della vostra idea progettuale oppure per ulteriori approfondimenti in merito a programmi di investimento, agevolazioni finanziarie e pratiche bancarie, potete contattare il nostro STUDIO ubicato a Barletta al viale G. Marconi n. 8, e nello specifico il dott. Roberto Piccolo ai seguenti recapiti:

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