Regolamento de minimis; dal 01 gennaio 2024 aumento del massimale a 300.000 euro

18 Dicembre 2023
Roberto Piccolo

La Commissione Europea ha pubblicato il nuovo Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030.

 A partire dal 1° gennaio 2024, in concomitanza con le nuove regole introdotte per il Fondo di Garanzia per le Pmi L.662/96, saranno utilizzati esclusivamente i regimi di aiuto De Minimis ed Esenzione. Pertanto, la decisione presa il 13 dicembre 2023 dalla Commissione Europea di modificare il regolamento De Minimis assume grande importanza.

L’obiettivo principale di queste modifiche è promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, garantendo al contempo un utilizzo corretto ed equo degli aiuti di Stato.

 

Destinatari del regime “De minimis”:

I limiti quantitativi per gli aiuti di Stato in regime de minimis si applicano alla cosiddetta “impresa unica“, vale a dire qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Nello specifico, per “impresa unica” il regolamento si riferisce a tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima
  • le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra citate per il tramite di una o più altre imprese

 

Le modifiche principali introdotte dal nuovo regolamento sono le seguenti:

Aumento del massimale per “impresa unica” da 200.000 euro a 300.000 euro in tre anni. Ciò significa che un’impresa potrà beneficiare di aiuti De Minimis fino a un massimo di 300.000 euro nel corso di tre anni. Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all’impresa

– Introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale. Questo renderà più trasparente e tracciabile l’assegnazione degli aiuti, consentendo una migliore gestione e controllo da parte delle autorità competenti, riducendo così gli obblighi di comunicazione per le imprese.

– Modifiche alle condizioni per la concessione di aiuti de minimis. Il nuovo regolamento stabilisce criteri più chiari e specifici per l’assegnazione degli aiuti, al fine di garantire una maggiore equità e trasparenza nel processo decisionale.

Il regolamento non si applica ai settori della produzione primaria (prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura).

Gli aiuti “de minimis” concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, salvo casi particolari.

 

 In allegato il nuovo Regolamento tradotto in lingua italiana:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831

 

 

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