ZES unica per il Mezzogiorno – dal 01 gennaio 2024 diventa operativa

19 Novembre 2023
Roberto Piccolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023, il DL 124/2023, approvato in Legge n. 162 del 13/11/2023, convertito con modifiche, con pubblicazione sulla G.U. n. 26 del 16 novembre, che istituisce, una nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno.

Vengono introdotte disposizioni che istituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, denominata “ZES unica”, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, la quale sostituirà le attuali otto Zone economiche speciali istituite nei territori del Mezzogiorno.

Per Zona economica speciale (ZES) s’intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio d’attività economiche ed imprenditoriali da parte delle aziende già operative, e di quelle che s’insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti ed alle attività di sviluppo d’impresa.

All’interno dell’area ZES, le aziende già operative e quelle che s’insedieranno, potranno beneficiare anche di un credito d’imposta per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.

 

 “ZES unica” dal 2024 con un sistema di governance totalmente nuova:

Il nuovo decreto-legge introduce un nuovo sistema di governance della “ZES unica” con importanti agevolazioni ed accelerazioni in termini di procedure amministrative e di autorizzazioni.

Viene cancellato l’attuale modello di governance frammentario delle 8 ZES territoriali e tutto viene accentrato presso una “Struttura di missione ZES”, ubicata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (come il PNRR) con compiti di supporto all’Autorità politica delegata in materia di ZES, indirizzo, coordinamento ed attuazione delle attività previste, nonché di monitoraggio e comunicazione, in cui opererà una squadra di 7 dirigenti, 60 persone oltre ad eventuali esperti. E’ prevista anche una apposita convenzione del supporto tecnico-operativo di INVITALIA SpA.

Il Piano strategico  della  ZES  unica  ha  durata  triennale  e definisce, anche in coerenza con il  PNRR  e  con  le programmazioni nazionali e regionali  dei  fondi  strutturali  europei  nonché’  nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale,  la  politica  di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in  modo  differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere  e  quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi  prioritari  per  lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica,  e le modalità di  attuazione.

Gli attuali Commissari straordinari resteranno in carica sino al passaggio di consegne. Quindi il 01 gennaio le attuali strutture commissariali resteranno operative svolgendo, però, i compiti previsti dalla nuova norma in tema di autorizzazioni uniche avvalendosi del personale e dei consulenti attualmente impegnati.

La norma prevede l’attivazione di uno “Sportello unico digitale ZES”, denominato “S.U.D. ZES”, al quale sono attribuite le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:

  • ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi;
  • ai procedimenti amministrativi riguardanti l’intervento edilizio produttivo e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
  • ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o culturali di pubblico spettacolo.

 

Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti  in  materia  di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche,  in materia di opere ed altre attività ricadenti nella  competenza  territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza  strategica nonche’ quanto previsto in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle attività   economiche ovvero all’insediamento  di  attività industriali, produttive e logistichenon soggetti a segnalazione certificata di inizio attività,  ovvero in relazione ai  quali non e’ previsto il rilascio  di  titolo  abilitativo, sono soggetti ad “autorizzazione unica”, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 su istanza di  parte,  nel  rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

L’autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all’insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all’ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

Ai sensi dell’art. 12 viene istituito il “Portale web” della ZES unica, che deve fornire tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica, garantendo l’accesso alo sportello unico digitale.

 

Iter autorizzativo:

L’impresa richiedente allega all’istanza (redatta digitalmente) la documentazione e gli eventuali elaborati necessari a consentire l’istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni: concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, necessari alla realizzazione del progetto. La struttura di missione indice la Conferenza di servizi entro 3 giorni lavorativi e le singole amministrazioni hanno 1 mese (45 giorni in caso di questioni ambientali) per rispondere.

Vale il silenzio assenso per quegli Enti che non si presentano, non formulano un parere o, comunque, non si oppongono.

Al termine, e non oltre 1 mese, ci sarà il provvedimento finale che sostituisce ogni autorizzazione, costituendo anche “variante urbanistica”.

A conti fatti il provvedimento finale dovrebbe arrivare entro 2 mesi (salvo proroghe al proponente per integrazioni documentali).

E’ inoltre prevista la possibilità di accordi quadro o convenzioni a livello nazionale per evitare le interpretazioni territoriali.

 

Credito d’imposta “ZES unica”

All’interno dell’area ZES, le aziende già operative e quelle che s’insedieranno, con acquisto di beni strumentali e/o opere murarie facenti parte di un progetto d’investimento iniziale, potranno beneficiare, oltre ai vantaggi amministrativi e procedurali indicati sopra, anche di un credito d’imposta per l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive.

Alle imprese che acquistano nuovi macchinari, impianti ed attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nonché all’acquisto di terreni ed all’acquisizione, alla realizzazione, ovvero all’ampliamento d’immobili strumentali agli investimenti, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno, nel periodo  01 gennaio al 15 novembre 2024, è prevista la concessione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta.

Importante è la previsione che il valore dei terreni e degli immobili non possa superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Non sono agevolabili i progetti d’investimento d’importo inferiore a 200.000 euro.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Le disposizioni in commento si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

Il contributo è concesso nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa (vedi articolo Aiuti regionali 22-27)

È, altresì, previsto che, alle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e dell’acquacoltura, le quali effettuano l’acquisizione di beni strumentali, gli aiuti siano concessi nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali ed ittico.

Il credito in questione, invece, non si applicherà ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti invece ammissibili alle agevolazioni), della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione non si applicherà, inoltre, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà, come definite dall’art. 2, punto 18 del Reg. (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Fermo restando il limite complessivo di spesa definito, per l’anno 2024, con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (da adottarsi entro il 30 dicembre 2023), il credito d’imposta in commento è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso d’investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 100 milioni di euro.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Riguardo all’utilizzo del credito d’imposta, le disposizioni contenute nell’art. 16 specificano che esso è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che, tale cumulo, non porti al superamento dell’intensità o dell’importo d’aiuto più elevati, consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

Il bonus potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

 

INFORMAZIONI ED ACCOMPAGNAMENTO NEI PROGETTI:

Per la verifica della vostra idea progettuale oppure per ulteriori approfondimenti in merito a programmi di investimento, agevolazioni finanziarie e pratiche bancarie, potete contattare il nostro STUDIO ubicato a Barletta al viale G. Marconi n. 8, e nello specifico il dott. Roberto Piccolo ai seguenti recapiti:

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